Nel campo dell’architettura e dell’ingegneria civile la costruzione è un processo che consiste nell’edificazione di un insieme di strutture collegate sulla base di un progetto o comunque di un qualche livello di pianificazione. Non costituisce un’unica attività ma è piuttosto un sistema di componenti, impianti, finiture. Per le costruzioni su larga scala o di maggiore importanza il lavoro è organizzato da un project manager e supervisionato da ingegneri, architetti, imprese costruttrici, enti appaltatori, ecc. Lo stesso termine “costruzione” viene utilizzato per indicare l’opera realizzata attraverso tale processo. Una costruzione in tal senso può essere rappresentata da una semplice opera muraria (parete, pavimento, ecc.) da una struttura (scala, pilastro, solaio, ecc.), da un edificio (abitazioni, uffici, negozi, ecc.), da un’opera pubblica (ponte, stadio, ecc.).
Per il successo della realizzazione di un’opera è essenziale il piano generale dell’intervento. Questo lega la progettazione architettonica alla costruzione e deve considerare diversi fattori correlati: l’impatto e la sostenibilità ambientale, la tempistica dei lavori, la sicurezza del cantiere, la disponibilità di risorse e materiali, la logistica. La costruzione edilizia è rappresentata dall’assemblaggio di materiali diversi, che dalla loro unione generano un nuovo oggetto, che assieme ad altri realizza l’ambiente costruito – la costruzione.
Classificazione
Una costruzione può essere classificata:
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per diversa tipologia di materiale:
costruzione in legno, in pietra, in mattoni, in cemento armato, mista;
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per diversa tipologia di costruzione:
tradizionale, prefabbricata;
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per diverse caratteristiche di resistenza e relazione ambientale:
leggera (tensostrutture), antisismica, bio-architettonica, ecc.
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per diversa modalità di isolamento:
energicamente non autosufficiente o massiva, energicamente autosufficiente o passiva
Alcuni aspetti di ambito giuridico in Italia
Secondo l’ordinamento giuridico italiano, una costruzione è una “qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione”. Per le costruzioni sui terreni confinanti le costruzioni edilizie in Italia devono sottostare alla cosiddetta “disciplina delle distanze”. Questa prevede che le costruzioni che non vengono edificate con i muri attaccati, devono stare a una distanza regolamentare di almeno tre metri dal confine tra le due proprietà, in modo da evitare che si tolgano reciprocamente luce e che spazi tra le costruzioni non accolgano sporcizia e animali pericolosi per la salute pubblica. I regolamenti comunali di solito stabiliscono distanze superiori. Prima di procedere all’edificazione è sempre meglio informarsi al proprio Comune. La disciplina sulle distanze si applica a coloro che edificano sul proprio terreno quando sul terreno confinante esiste un’altra costruzione. Secondo il criterio di edificazione, coloro che edificano per primi non sono obbligati a rispettare nessuna distanza se il fondo confinante non è edificato.